
Con la scadenza del 730 oramai prossima si vanno definendo le regole per le varie detrazioni che entreranno in vigore con la legge Bersani 40/07 e di quelle della Finanziaria volte a favorire la portabilità dei mutui. Proprio su quest’ultimo fronte è arrivata una ennesima circolare dell’Agenzia delle entrare che chiarisce il mantenimento della detrazione anche se è solamente uno dei due coniugi ad accollarsi il mutuo rinegoziato. Ma eccovi un breve riassunto, offerto da LaRepubblica, con tutte le novità da tenere a mente.
Chi ha rinegoziato il mutuo con la vecchia banca o con una nuova, con qualsivoglia formula, non perde il diritto alla detrazione se il nuovo mutuo è di importo più elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sugli interessi pagati sulla parte di mutuo che corrisponde all’importo del finanziamento in scadenza. Le disposizioni in materia sono riportate anche sul modello 730. Sulla base di questa nuova interpretazione delle norma data dall’Agenzia delle entrate, chi aveva sospeso la detrazione avendo cambiato mutuo con uno più elevato, può ora riprendere a detrarre gli interessi applicando i nuovi calcoli.
