
- Per gli assegni circolari rilasciati in forma libera l’imposta di bollo di 1,50 euro va ad aggiungersi a quella del «6 per mille per ogni anno», che deve essere liquidata trimestralmente. Per i vaglia cambiari rilasciati in forma libera continuerà a essere dovuta l’imposta di bollo del 4 per mille corrisposta «in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta».
- Per i vaglia postali liberi, l’esenzione prevista non si applica, per cui è dovuta l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascuno di essi. Il versamento va effettuato con le stesse modalità previste per gli assegni postali.
- Se rilasciati in forma libera, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali devono riportare in modo leggibile la seguente dicitura «Imposta di bollo di cui al Dlgs 231/2007 assolta in modo virtuale». Gli assegni bancari e postali devono riportare anche la data e il numero dell’autorizzazione per il pagamento virtuale.