Truffe contratti internet: come controllare la velocità di connessione

di Redazione Commenta

 Il contratto che avete firmato per la vostra connessione web dice la verità? Per scoprirlo è stato finalmente lanciato on line (e in modalità totalmente gratuita) il Misura Internet Speed Test dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per conoscere la velocità di connessione della propria rete internet è sufficiente collegarsi al sito web www.misurainternet.it dove, in pochi minuti, si potrà richiedere la velocità della banda diagnosticata dal test (sia in download che in upload) e il ritardo-RTT.

Dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito web di Adiconsum, leggiamo che lo Speed test è in grado anche di verificare i c.d. Indicatori di stato del sistema, questi sono:

– l’occupazione della Cpu (processore) e della memoria (Ram)
– il tipo di connessione, se via cavo ethernet (LAN) o wireless
– la presenza di altri host (pc collegati in rete, stampanti, ecc.)
– l’eventuale presenza di traffico spurio sul pc.

Adiconsum ha però sottolineato la presenza di alcuni limiti, nonostante il sistema sia stato reputato funzionante. Questi sono:

– l’impossibilità di verificare la velocità di connessione se non si è da postazione fissa
– l’impossibilità di verificare la velocità di connessione di computer con altri sistemi operativi (tra cui Apple)

Tra gli altri test di velocità, Adiconsum consiglia Ne.Me.Sys, un test più completo che permetterà al consumatore di poter ricevere un certificato valido con il quale potrà procedere, anche legalmente, nei confronti della propria compagnia telefonica; come spiega Adiconsum nel suo comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di ieri:

Lo Speed Test verifica la velocità di connessione solo per l’arco di tempo necessario all’esecuzione del controllo. Per un test più completo che verifichi la velocità complessiva della propria linea è necessario utilizzare il test più completo Ne.Me.Sys. che effettua una ricognizione di tutta la linea telefonica e rilascia un certificato grazie al quale il consumatore si potrà rivalere nei confronti dell’azienda telefonica.

Photo Credits | Thinkstock

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