Bonus famiglia e datori di lavoro

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 Ancora aiuti per le famiglie in difficoltà: entro il 31 gennaio i lavoratori che ritengono di averne diritto possono presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. Nei prossimi giorni i datori potranno, perciò, ricevere le istanze dei lavoratori che, per indicare i componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo, hanno preso a riferimento il 2007.

Nel mese di marzo 2009 saranno invece presentate le domande che prendono a riferimento il 2008 per determinare i due indicatori. In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà porre attenzione alla data di presentazione dell’istanza poiché, in caso di più richieste, è tenuto a evaderle secondo l’ordine cronologico di presentazione.


Quante saranno le persone che beneficeranno? Circa 8 milioni di nuclei familiari potranno beneficiare del bonus famiglia varato dal Governo, almeno secondo i dati forniti dal Ministero. Il suo valore varierà da 200 fino a mille euro in funzione del reddito effettivamente percepito e dalla composizione del nucleo familiare. Qual è il nucleo familiare da prendere in considerazione?

E’ quello, per così dire “fiscale”, cioè: dichiarante, coniuge (anche se non a carico) e figli (solo quelli a carico cioè quelli che non percepiscono redditi ai fini IRPEF superiori ai 2840,51 euro). Eventuali altri familiari invece (suoceri, genitori, fratelli, ecc del dichiarante), per essere a carico, devono trovarsi nello stesso stato di famiglia e non percepire redditi superiori ai 2840,51 euro annui. Eventualmente, se un familiare non è a carico, rappresenta un nucleo familiare a sé stante: può chiedere un bonus per sé (naturalmente, solo se pensionato, perché ricordiamo, per le famiglie mononucleari, il bonus è erogato solo ai pensionati).

Se abbiamo richiesto la social card possiamo anche avvalerci del bonus? Certo, nessuna ritenuta dovrà essere operata sulle somme corrisposte ai lavoratori, poiché il bonus è esente da imposte e contributi, e in quanto escluso dal reddito del beneficiario nemmeno rileva ai fini del diritto alle prestazioni. Il bonus può pertanto, coesistere anche con la social card riservata ai contribuenti meno abbienti.

Ma si tratta quindi di una spesa in più per i datori di lavoro? Assolutamente no, importante sottolineare che il sostituto d’imposta privato potrà successivamente compensare le spese di erogazione del bonus utilizzando il modello F24 e gli importi di ritenute e contributi. In caso di incapienza del totale delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese di erogazione il lavoratore dovrà essere informato, in quanto dovrà (salvo cambiamenti nel corso della conversione del Dl 185/08) riproporre la domanda all’agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di presentazione al datore di lavoro.

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