
- Gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”;
- Chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5mila euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato;
- I “vecchi” carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario ‘validarli’ inserendo la clausola di “non trasferibilità”;
- sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua;
- Gli assegni intestati a “me medesimo” o “m.m” possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri;
- Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilità dalla legge entro il 30 giugno 2009.
Giuseppe 2 Maggio 2008 il 09:31
Qualcuno mi sa dire se è possibile per un commerciante accettare in pagamento un assegno di importo superiore a quanto dovuto e regolare la differenza in contanti, come resto? Mi riferisco ad assegni di importo inferiore
a 5000 euro … Grazie