Esenzione del canone Rai 2018, c’è tempo fino al 30 aprile

di Emma Commenta

Ancora pochi giorni a disposizione per poter chiedere l’esenzione del canone Rai per reddito nel caso in cui se ne abbia diritto.

La domanda infatti va presentata entro il 30 aprile 2018 per essere esonerati per tutto l’anno ed entro 31 luglio 2018 per essere esonerati a partire dal secondo semestre.

In tutti e due i casi è necessario scaricare il modulo apposito (da qui) presentando anche dichiarazione sostitutiva agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite  raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino.

A partire dal 18 marzo 2018, l’esenzione del canone Rai 2018 per anziani over 75 e con reddito basso è stata estesa aumentando il livello del reddito.

Tutti i cittadini che non superano il reddito di 8.000 euro hanno diritto a chiedere l’esenzione dal pagamento dei 90 euro di canone Tv (ora addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica) inviando  domanda all’Agenzia delle Entrate.

Per accedere all’esenzione è necessario anche aver compiuto 75 anni di età e per calcolare correttamente il reddito è necessario fare riferimento:

Al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi (Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CU);

i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Vengono esclusi invece dal calcolo

i redditi esenti da Irpef (come pensioni di guerra etc.);

i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;

I redditi soggetti a tassazione separata.

L’esenzione è relativa soltanto gli apparecchi televisivi posseduti nell’abitazione di residenza.

 

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